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La Corte di Cassazione con sentenza n. 15748 del 24.06.2013 afferma che in materia di divorzio e quando il coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno divorzile sia venuto in possesso dell'eredità paterna durante la convivenza matrimoniale, essendo la separazione successiva a questo fatto, l'assegno divorzile va rapportato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma indice di tale tenore può essere l'attuale disparità reddituale dei coniugi, anche se il coniuge erede afferma che i relativi beni immobili erano all'inizio scarsamente produttivi di reddito.

Il tenore di vita a cui deve tendere l'assegno divorzile non è solo quello in atto ma anche quello potenziale. Per questo, il notevole patrimonio ereditato dal coniuge poteva essere messo a frutto ovvero parzialmente allineato per fare fronte ai bisogni dei familiari.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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