Gli acquisti dei beni immobili per usucapione, che si verificano in costanza di matrimonio tra coniugi in regime di comunione legale, rientrano in quest'ultima anche se compiuti da uno solo dei coniugi in virtù dell'art. 177 primo comma lettera a) del codice civile, secondo il quale costituiscono oggetto della comunione gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio ad esclusione di quelli relativi ai beni personali.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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