L'art. 155 quater del codice civile stabilisce che l'assegnazione della casa coniugale è finalizzata alla tutela della prole e “non può essere disposta come se fosse una componente dell'assegno previsto dall'art. 156 del codice civile”.
L'assegnazione della casa familiare è un vero e proprio atto che incide sensibilmente sulla disponibilità economica del coniuge cedente.
Quindi il giudice determina il valore dell'assegno di mantenimento e deve tenere conto dell'intera situazione patrimoniale dei coniugi in quanto le fonti dei redditi non derivano solamente da introiti in denaro, ma anche da quei soggetti a reale valore economico compresa l'assegnazione e l'uso della casa coniugale.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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