L'omologazione dell'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione consensuale consiste in un controllo sulla legalità e sulla compatibilità delle condizioni di separazione definite dalle parti, il quale viene effettuato d'ufficio senza la necessità di alcuna specifica ed ulteriore domanda da parte dei coniugi.
Ai sensi dell'art. 158 del codice civile l'unico caso in cui può essere rifiutata l'omologazione è il contrasto dell'accordo stesso con l'interesse dei figli.
L'articolo citato recita “quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento ed al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi, il giudice riconvoca i coniugi, indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare l'omologazione”.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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