La presunzione di cui all'art. 1590 del codice civile, comma secondo, secondo la quale, in mancanza di descrizione delle condizioni dell'immobile alla data della consegna, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato locativo, può essere vinta solo attraverso una prova rigorosa.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 15361/2016, in applicazione del principio, ha escluso che potessero superare tale presunzione, generici elementi indiziari, quali la verosimiglianza del deterioramento dovuto all'uso specifico del bene ed il prezzo della successiva aggiudicazione dello stesso e ciò in presenza di una clausola contrattuale, che, pur non contenendo la descrizione dell'immobile locato e non potendo assumere valore determinato, indicava, tuttavia, la idoneità del bene all'uso pattuito e risultava pertanto in grado di abbattere la già debole portata indiziaria di questi elementi.
Spetta, dunque, parimenti al conduttore, in tale prospettiva, l'onere di provare che le condizioni dell'immobile alla data di inizio della locazione erano dipendenti dall'incuria del locatore nell'ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile stesso.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 26929/2018.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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