Per l'affidamento condiviso, la Corte di Cassazione nega la possibilità di equilibrata frequentazione, invocando l'interesse del minore.
Con l'ordinanza n. 24937 del 7.10.2019, la Suprema Corte respinge la richiesta di un genitore che aveva proposto per sua figlia due pernottamenti infrasettimanali nelle settimane in cui non gli compete il fine settimana e due pomeriggi di cui uno con pernotto ed uno fino alle ore 21.00 nelle altre date in cui l'avrebbe voluta presso di sé tutti i pomeriggi fino alle 16.00, fine settimana a parte.
Il regime stabilito in primo grado e confermato dalla Corte d'Appello, consentiva invece nell'arco di quattro settimane, quattro giorni (i due fine settimana brevi alternati e due pomeriggi in tutto con pernottamento come presenza nelle settimane senza weekend), regime che la Corte conferma.
La Corte di Cassazione evidenzia che “la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore” ( Cass. n. 22219/2018 e n. 18131/2013).
Dopo di che la Suprema Corte afferma che tocca al giudice del merito quantificare la frequentazione e che l'intervento di legittimità è pensabile solo se questi non abbia utilizzato a fondamento della sua decisione il criterio dell'esclusivo interesse del minore.
La Corte sottolinea anche “in presenza di esasperata conflittualità tra i genitori, ha provveduto a stabilire in maniera rigida i tempi e le modalità di frequentazione tra il padre e la discendente per sedare il continuo contrasto tra i genitori”.
In definitiva, l'ordinanza n. 24937/2019 utilizza un criterio che tiene conto dell'interesse del minore.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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