Per buoni fruttiferi postali con clausola PFR s'intende che ciascuno degli intestatari può richiedere autonomamente il rimborso del buono.
Basterà presentare il titolo cartaceo.
Tale clausola attribuisce al cointestatario un diritto esercitabile in modo autonomo.
Poste Italiane si comporta in modo diverso a seconda che i buoni siano datati prima o dopo l'anno 2000.
Antecedentemente al 2000 occorre la dichiarazione di successione, atto notorio e tutta la documentazione attinente la successione.
Con la clausola pfr, i buoni fruttiferi postali possono essere intestati a più soggetti, con facoltà per i medesimi di compiere operazioni anche separatamente. In pratica ogni soggetto intestatario ha pari facoltà di rimborso.
La cointestazione a firma disgiunta di un buono fruttifero postale determina la solidarietà dei creditori, quindi ciascuno di loro ha diritto di richiedere di essere rimborsato per intero o non pro quota.
Per i buoni emessi prima del 19.12.2000 si deve applicare la disciplina contenuta nel D.P.R. 156/ 1973 e nell'art. 208 del D.P.R. 256/1989.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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