Il ritardo o inadempimento relativo si chiama anche mora del debitore.
La mora debendi presuppone l'imputabilità del ritardo al debitore. Il debitore non è responsabile del ritardo se gli è stato impossibile adempiere per una causa che, con la migliore diligenza, non era in grado di prevedere e prevenire.
L'onere della prova di tale impossibilità incolpevole grava sul debitore.
Quando si verifica la mora del debitore, occorre redigere una costituzione in mora (art. 2943 c.c.) che vale anche ad interrompere la prescrizione.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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