Il nostro ordinamento giuridico prevede l'ipotesi della cosiddetta separazione con addebito o per colpa.
Ai sensi dell'art. 151 del codice civile il giudice adito per la separazione coniugale dichiara nella misura in cui ricorrano i presupposti e se ne è fatta richiesta a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione della sua condotta, non conforme ai doveri derivanti dal matrimonio.
La pronuncia di addebito richiede una specifica domanda di una delle parti, il giudice deve valutare il comportamento o i comportamenti contestati, e assunte le prove atte a dimostrare la sussistenza di condotta in contrasto con gli obblighi matrimoniali, provvede, pronunciando sentenza di separazione con addebito se ne ricorrono i presupposti.
La pronuncia di addebito presuppone la violazione di uno dei doveri che discendono dal matrimonio.
E' necessario poi l'accertamento del nesso eziologico e cioè del fatto che la condotta contraria ai doveri coniugali abbia determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
E' necessario verificare che il comportamento in questione si sia determinato nel perdurare della convivenza e prima della crisi coniugale.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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