Se vi sono più creditori, tutti hanno uguale diritto, purché intervengano tempestivamente nella procedura esecutiva, di soddisfarsi con il ricavato della vendita dei beni del debitore secondo l'articolo 2741 del codice civile “parità di trattamento tra i creditori” “par condicio creditorum”.
Tuttavia ad alcuni creditori la legge assicura il soddisfacimento a preferenza degli altri e cioè se il creditore di 100 ha diritto a preferenza, egli riceve tutte le 100 dovutegli e al creditore di 50 resteranno soltanto 35 lire.
La cause legittime di prelazione, ossia le cause in virtù delle quali la legge assicura questa preferenza, sono privilegi, il pegno e l'ipoteca.
Se la cosa soggetta a privilegio, pegno ed ipoteca perisce o è deteriorata, il creditore perde la possibilità di esercitare il diritto di prelazione.
Tuttavia, se il debitore si era assicurato contro i danni, si verifica la cosiddetta (surrogazione reale): l'impresa di assicurazione non può pagare l'indennità al debitore, ma deve pagarla ai creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari secondo l'ordine di preferenza che a ciascuno di loro spetta.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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