Vi è un ordine o meglio una gerarchia tra gli obbligati agli alimenti.
Infatti la legge stabilisce una graduatoria tenendo conto dell'intensità del vincolo e l'alimentando deve seguire quest'ordine oppure dimostrare che si è rivolto all'obbligato ulteriore purché quello precedente non si trova in condizioni economiche tali da soddisfare l'obbligo stesso.
Nel caso di concorso di coobligati di pari grado, ciascuno è tenuto in proporzione delle proprie condizioni economiche.
Peraltro l'obbligo alimentare ha carattere indilazionabile e perciò il giudice può porre temporaneamente l'obbligazione a carico di uno solo degli obbligati e può anche fissare, in attesa di stabilire il modo o la misura degli alimenti, un assegno provvisorio.
L'obbligo degli alimenti tra i coniugi è diverso da quello del mantenimento e tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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