Se il figlio si trasferisce stabilmente in altra città ed è stato stipulato un contratto di locazione, il genitore affidatario perde la legittimazione a chiedere all'altro coniuge il contributo per il mantenimento del figlio.
Lo ha stabilito la prima sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza n° 18075/2013 precisando che però la perdita della legittimazione a chiedere il mantenimento si verifica solo dal momento del trasferimento del figlio e non anche in tempi precedenti.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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