L'assolutezza del diritto di proprietà spiega agevolmente il divieto di ogni facere in alium ovvero di divieto di immissioni materiali di cose e persone.
Meno semplice risulta il vietare altresì sempre in ossequio al principio di assolutezza della proprietà, le c.d. immissioni immateriali (come fumo, calore, esalazioni, rumori, scotimenti, ecc), che non sono conseguenza di un'intrusione nella sfera altrui, bensì di quanto ciascuno fa in casa propria, ma che, peraltro si propaga inevitabilmente anche sui fondi dei vicini.
La legge all'art. 844 del codice civile dispone che ciascun proprietario non può opporsi alle immissioni che non superano la normale tollerabilità.
La nozione di normalità va rapportata alla condizione dei luoghi (così in una zona industriale la tolleranza dovrà essere ovviamente maggiore che in una zona residenziale).
In nessun caso sono giustificabili immissioni che non soltanto superino la normale tollerabilità, ma risultino addirittura intollerabili.
Se le immissioni superano la normale tollerabilità e risultano pertanto illegittime, al molestato va riconosciuta sia un'azione per l'eliminazione della causa di tali immissioni, sia un'azione per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
L'azione può essere esperita non soltanto contro il proprietario del fondo da cui provengono le immissioni, ma anche contro l'autore delle immissioni stesse (ad es. contro l'inquilino).
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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