La Corte di Cassazione con sentenza n° 16270/2013 ha precisato che non può essere inflitta la separazione con addebito alla moglie quando il marito era a conoscenza dei tradimenti del coniuge senza che questo però fosse stato considerato con sicurezza e certezza l'elemento di rottura del matrimonio. Quando sussistono e si provano in giudizio questi elementi, è possibile conseguire il miglior esito della causa.
Ancora una volta gli Ermellini ribadiscono che per chiedere l'addebito della separazione al coniuge fedigrafo occorre dimostrare il nesso di causualità tra la condotta illecita contraria ai doveri che discendono dal matrimonio dell'altro coniuge e la fine del matrimonio.
Si fa presente per mero approfondimento del tema oggetto di questa sentenza che ai fini dell'addebitabilità della separazione occorre che l'atto (o gli atti) nel quale si è concretizzata la condotta del coniuge convenuto sia ricollegabile ad un comportamento doloso dello stesso.
Al riguardo si fa altresì presente che vi sono fatti addebitabili ai coniugi in cui la volontarietà della condotta ed il proposito e la consapevolezza di violare il dovere coniugale, appare di chiara evidenza, ma ve ne sono altri in cui i contorni sono meno chiari e precisi per poter dimostrare il comportamento contrario ai doveri che discendono dal matrimonio.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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