Di sicuro interesse la sentenza n°21736/2013 della Corte di Cassazione che afferma che in sede di separazione o di divorzio i coniugi possono stabilire di comune accordo di assegnare ai figli le proprietà dei beni mobili ed immobili anziché procedere alla corresponsione mensile dell'assegno di mantenimento.
La stessa Corte aveva già precedentemente affermato che l'obbligo di mantenimento dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti può essere adempiuto dai genitori con attribuzione ai figli della proprietà dei beni.
Gli Ermellini spiegano con forza che questo accordo non costituisce una donazione, perchè ha la funzione “solutoria” e “compensativa” dell'obbligazione di mantenimento.
Gli stessi precisano inoltre che questa convenzione, secondo l'art.1322 del codice civile è l'espressione della libertà dei soggetti di perseguire contrattualmente interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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