Con l'ordinanza n. 3659/2020 la Corte di Cassazione riconosce al padre che ha continuato a versare il mantenimento per le figlie dopo la laurea e le nozze di entrambe, il diritto ad ottenere le somme indebitamente corrisposte alla moglie.
Non rileva che il padre non si sia attivato per tempo, l'unico caso in cui le somme non possono essere restituite si ha quando le stesse siano state impiegate per il mero obbligo alimentare, insussistente nel caso di specie, visto che le figlie hanno continuato a beneficiare dell'aiuto paterno anche dopo la raggiunta indipendenza economica.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
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