L'emergenza sanitaria ha pesanti ripercussioni anche nei confronti dei genitori separati e soprattutto per coloro che devono versare l'assegno di mantenimento a favore dell'altro coniuge.
Il mancato versamento determina conseguenze sia dal punto di vista civile (azioni esecutive) sia dal punto di vista penale ai sensi dell'art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare).
Ora, in assenza di un intervento governativo sul punto, la parte è comunque obbligata a versare il mantenimento anche in presenza di importanti e significative difficoltà.
Una risposta alla situazione di emergenza si può individuare nell'istituto giuridico dell'impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore disciplinata dagli articoli 1256 e 1258 del codice civile.
Pertanto, se i rapporti tra le parti lo consentono, si può formalizzare un accordo attraverso una negoziazione assistita che preveda la modifica delle condizioni sia pur limitate per la durata della situazione di emergenza.
In caso i rapporti conflittuali, è consigliabile formalizzare all'altro genitore la situazione di difficoltà ed in alternativa ricorrere in via d'urgenza al Tribunale affinché vengano adottati gli opportuni provvedimenti del caso.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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