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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Con sentenza n°21273/13 la Corte di Cassazione ha stabilito che è lecito porre a carico del coniuge ricco e facoltoso il pagamento dell'80% delle spese straordinarie sostenute per il mantenimento del minore.

La Corte specifica che, anche se in sede di divorzio c'è stata la quantificazione dell'assegno di mantenimento che comprenda le voci di spesa relative alle esigenze ordinarie del minore, non si può ritenere che questa sia omnicomprensiva perchè effettuata in modo presuntivo, (tenendo conto del tenore di vita del minore) e perchè alle esigenze ordinarie possono aggiungersi bisogni straordinari a cui provvedere.

Occorre tenere conto che le esigenze dei figli sono molteplici e non riconducibili ad un mero obbligo alimentare in capo ad un genitore, la Corte ritiene di non estendere il principio di proporzionalità proprio a quelle spese che, per la natura straordinaria non possono essere previste al momento della quantificazione dell'assegno di mantenimento.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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