La Corte di Cassazione chiarisce che versare un assegno di mantenimento per i figli di importo inferiore a quello stabilito dal giudice in virtù di un accordo con l'altro genitore, non è reato.
La sentenza n. 5236/2020 accoglie il ricorso di un padre condannato per la violazione degli obblighi di assistenza famigliare ai sensi dell'art. 570 del codice penale perché in virtù di un accordo con l'ex moglie aveva ridotto l'importo mensile di € 800,00.
Gli Ermellini ribadiscono che non rileva che l'accordo intercorso non sia stato omologato dal giudice, inoltre il fatto che l'uomo abbia comunque continuato a contribuire, seppure in misura ridotta, al mantenimento dei figli, fa venire meno il dolo che è elemento costitutivo del reato contemplato dall'art. 570 bis c.p..
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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