La decisione del Tribunale relativa all'obbligo del mantenimento del figlio naturale da parte del genitore non affidatario, retroagisce naturalmente al momento della domanda giudiziale oppure, se successiva, all'effettiva cessazione della coabitazione, senza necessità di apposita statuizione sul punto.
La Corte di Cassazione con ordinanza del 12.05.2020 n. 8816 chiarisce che la decisione giudiziale in cui si stabilisce il mantenimento del figlio, retroagisce naturalmente al momento della domanda giudiziale proposta in primo grado, anche se modificata nell'importo dal giudice d'appello.
La sentenza mette in evidenza l'art. 445 del codice civile secondo cui gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale.
Ciò in forza del principio generale secondo cui il tempo per far valere un diritto non può andare in danno alla parte che ha ragione.
Pertanto per la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere la retroattività del diritto alla percezione del mantenimento per il figlio minore, fin dalla data del ricorso al giudice di primo grado.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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