Capita sovente che le parti di un rapporto giuridico nella loro autonomia negoziale possano utilizzare l'assegno bancario come mero strumento di garanzia per l'adempimento delle prestazioni pattuite, prevedendo in caso di inadempienza, un apposito patto a favore del creditore che da quel momento potrà considerarsi legittimo possessore e porre in circolazione il titolo, ovvero conferendo a questo valore di promessa di pagamento utilizzabile in tale evenienza nei modi consentiti dalla legge come prova del credito ex art. 1988 cod. civ..
Nessun reato a carico del creditore che rifiuti di consegnare i titoli di credito al suo emittente al fine di procacciarsi la prova scritta del proprio credito ed agire in Tribunale per richiedere un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore.
Diversamente ove il creditore porti all'incasso l'assegno in violazione dello specifico patto di garanzia o in assenza di un patto espresso sottoscritto con l'emittente, commetterà il reato di appropriazione indebita.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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