Il possessore spogliato o molestato è tutelato con particolari azioni ovvero con le azioni possessorie.
Le azioni possessorie sono le seguenti:
azione di reintegrazione o di spoglio ex art. 1168 c.c. qualora si venga privati violentemente o occultamente della disponibilità del bene, quand'anche l'autore dello spoglio sia titolare di un diritto sul bene. Per spoglio si intende la sottrazione della disponibilità sul bene. Lo spoglio deve essere accompagnato dall'animus spogliandi cioè dall'intenzione di privare il possessore o il detentore del possesso o della detenzione.
La proposizione della domanda è soggetta ad un termine di decadenza di un anno dal sofferto spoglio o se questo è clandestino dal giorno della scoperta dello spoglio.
Azione di manutenzione: è concessa al possessore di un bene immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di una universalità di mobili, per far cessare le molestie o le turbative arrecate al suo possesso.
L'azione è soggetta al termine di decadenza di un anno che decorre dalla domanda.
L'azione di nuova opera o danno temuto.
La denunzia di nuova opera danno temuto spetta al proprietario, al titolare di un diritto reale di godimento o al possessore che abbia ragione di temere che una nuova opera iniziata da meno di un anno e non terminata stia per derivare danno alla cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso.
Il giudice può vietare o permettere la continuazione dell'opera stabilendo le opportune cautele.
La denuncia di danno temuto è data al proprietario, al titolare di un diritto reale di godimento o al possessore nel caso vi sia pericolo di un danno grave e prossimo derivante da qualsiasi edificio, albero o altra cosa, senza che ricorra l'ipotesi di nuova opera.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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