Il diritto di abitazione riconosciuto al coniuge superstite sulla casa coniugale si acquisisce automaticamente all'apertura della successione, dunque in pendenza della chiamata all'eredità.
Pertanto tale diritto non è subordinato alla qualità di erede, con la conseguenza che anche il coniuge superstite, mero chiamato all'eredità, che ancora non abbia deciso se accettare o rinunciare all'eredità vanta il diritto di abitazione ed uso ai sensi dell'art. 450 del codice civile.
Inoltre tale diritto spetta al coniuge superstite e non solo ai casi di successione necessaria ma anche ove si apra una successione legittima, in aggiunta alla quota attribuita dagli art. 581 e 582 c.c. nel rispetto delle volontà del legislatore di dare tutela sul piano patrimoniale, etico e sentimentale al coniuge superstite, evitandogli i danni che la ricerca di un nuovo alloggio cagionerebbe alla stabilità dell'abitudine della vita della persona.
Lo ha rammentato il Tribunale di Palermo nella sentenza n. 2315/2020, pronunciandosi a favore del marito della defunta.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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