La Corte di Cassazione con sentenza n. 24515 del 30 ottobre 2013 ha stabilito che il diritto del coniuge all'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne convivente è da respingere quando, anche se attualmente non economicamente autosufficiente, ha in passato iniziato un'attività lavorativa che gli ha fatto raggiungere un'adeguata capacità lavorativa e di inserimento tale da determinare la cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore.
Per gli Ermellini, non assume rilievo il sopravvenire di ulteriori circostanze le quali, se pur rendono il figlio privo di sostentamento economico, non possono fare risorgere un obbligo di mantenimento poiché sono venuti meno i presupposti.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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