Occorre premettere che in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art.570 c.p., l'asserita incapacità economica dell'obbligato può assumere valore solo quando sia assoluta e non ascrivibile a sua colpa.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 51027 del 18.12.2013 ha ritenuto che la presenza della certificazione dello stato di disoccupazione, non esclude la sussistenza del reato in mancanza di idonei e convincenti elementi indicativi di situazioni che si siano tradotte in uno stato di vera e propria indigenza economica e nella impossibilità di adempiere, sia pure in parte, alla prestazione.
Per gli Ermellini, quindi, la presenza della certificazione dello stato di disoccupazione, in difetto di comprovati elementi attestanti il necessario e dovuto impegno dell'imputato alla ricerca di un lavoro pur modestamente retribuito, non giustifica un atteggiamento di passività probatoria, essendo corretta e legittima l'aspettativa di moglie e ai figli in merito ai mezzi di sussistenza.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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