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Questo articolo è stato scritto:

Avv. Alessandra Sbressa Agneni

Autrice per Giuffrè Editore

Autrice di opere per UTET Editore

Autrice di opere per CEDAM Editore

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Con la sentenza n° 25769/2009 la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che il conducente di un autoveicolo ha l'obbligo di moderare la velocità quando si trova in prossimità di un incrocio e deve fermarsi quando la luce del semaforo è gialla.
La Cassazione con questa sentenza ha confermato quanto deciso dal Giudice di Pace di Rho che aveva condannato al pagamento di una multa un automobilista che aveva attraversato un incrocio con il semaforo giallo.

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n° 25769/09 ha stabilito che il conducente di un autoveicolo deve moderare la velocità in prossimità degli incroci e fermarsi quando la luce del semaforo è gialla.

La sentenza della Cassazione ha confermato quanto deciso dal Giudice di Pace di Rho che aveva condannato al pagamento di una multa un automobilista  il  quale ,  alla  guida  della  propria autovettura, aveva attraversato un incrocio con il semaforo giallo.

L'automobilista aveva proposto ricorso avanti al Giudice di Pace avverso il verbale di contravvenzione che gli era stato elevato per violazione dell'art. 146 3° comma del Codice della Strada.
Il Giudice di Pace di Rho con sentenza depositata il 17 ottobre 2005 rigettava l'opposizione proposta e riteneva provato che l'opponente aveva attraversato l'intersezione quando il semaforo proiettava luce rossa a stregua dei fotogrammi scattati dall'apparecchiatura utilizzata in modalità automatica denominata Traffiphot III: al momento del primo fotogramma, la luce rossa era scattata da 59 centesimi di secondo, dunque dopo 4,59 secondi dall'accensione della luce gialla e l'auto del ricorrente aveva già superato la linea di arresto e non stava ponendo alcuna manovra di frenata, mentre nel secondo fotogramma scattato dopo 1,19 secondi, il mezzo si trovava all'interno dell'intersezione.
Il Giudice aveva ritenuto sufficiente la durata di quattro secondi dell'accensione della luce gialla per un veicolo che proceda ad una velocità commisurata allo stato dei luoghi al fine di arrestarsi in sicurezza.
Contro la sentenza del Giudice di Pace di Rho l'automobilista aveva proposto ricorso per cassazione contestando la motivazione posta alla base della sentenza.
La Suprema Corte respingeva il ricorso ritenendo che “la sentenza, seppure sinteticamente, ha indicato le ragioni in base alle quali dovevano essere disattese le deduzioni formulate dal ricorrente in ordine alla ragionevolezza della durata di accensione della luce gialla, non essendosi limitata ad affermare congruo il periodo di tempo di quattro secondi: il Giudice ha spiegato che detta durata doveva ritenersi sufficiente, tenuto conto che la stessa era da commisurare allo stato dei luoghi (intersezione), che imponeva di moderare la velocità (art. 41 cod. strada) e dell'assenza, nel caso specifico, di ragioni di sicurezza ostative ad un tempestivo arresto (assenza di veicoli al seguito). In sostanza, nella fattispecie considerata, la sentenza ha ritenuto che la velocità, tenuta dall'autovettura nel momento in cui si approssimava all'incrocio (70 km/or, secondo quanto lo stesso ricorrente afferma), non era adeguata allo stato dei luoghi e perciò disattendeva le deduzioni e i calcoli compiuti dall'opponente per dimostrare l'irragionevolezza della durata dell'accensione sul presupposto che tale durata non era tale da consentire l'arresto in un tempo utile a un mezzo che procedesse alla velocità tenuta dall'opponente”.
La Cassazione ancora ha sostenuto che “l'esistenza di un limite di velocità non giustifica il mantenimento di tale velocità anche in presenza di un'intersezione, dovendo in tal caso il conducente moderare la velocità in previsione del possibile sopravvenire del segnale di fermata”.
A questo proposito si evidenzia che, in base alle norme sulla circolazione stradale, l'apprezzamento della velocità deve essere eseguito in relazione alla condizione dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge senza che assuma decisivo rilievo perfino l'eventuale osservanza del limiti imposti, in via generale, dal Codice della Strada (Cass. Civ. n° 20173/2004).
Di conseguenza i calcoli compiuti dal ricorrente per dimostrare l'insufficienza della durata di quattro secondi di accensione della luce gialla per procedere all'arresto tempestivo del veicolo sono irrilevanti perché compiuti sul presupposto che il mezzo procedesse legittimamente alla velocità di 70 km/or, velocità che, doveva ritenersi del tutto inadeguata tenuto conto dell'approssimarsi dell'intersezione.
Secondo la Suprema Corte, dunque, non è sufficiente osservare i limiti di velocità per giustificare l'attraversamento del semaforo da parte dell'automobilista quando la luce è gialla, ma in prossimità degli incroci l'automobilista stesso ha sempre l'obbligo di rallentare per mettere così il veicolo in condizioni di massima sicurezza.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Persona e Danno "

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Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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