Quando è in atto una crisi coniugale con i caratteri della definitività ed irreversibilità, conviene tenere a freno le proprie impulsività, evitando, ad esempio, di cambiare la serratura per impedire che il coniuge rientri in casa, in quanto si commette un reato, violando l'art. 392 del codice penale “ esercizio arbitrario delle proprie ragioni”. Il caso riguarda un marito che in primo grado e poi in appello era stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.392 c.p. per aver sostituito la serratura della porta di ingresso della casa familiare, impedendo l'accesso alla moglie. L'uomo, quindi, proponeva ricorso in Cassazione ed i Supremi Ermellini con sentenza n.4137 del 29.01.2014 rigettavano il ricorso, confermando la decisione dei giudici di secondo grado.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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