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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Preg.mo Avvocato Stefania Sbressa Agneni,

tre anni fa io ed il mio compagno ci siamo separati e, dato che tra di noi i rapposrti erano buoni, ci siamo accordati per un contributo mensile che lui mi avrebbe dovuto dare per il mantenimento di nostra figlia.

Da un po' di tempo, adducendo varie scuse, ha smesso di darmi alcunchè. Io, anche se ho un buono stipendio, comincio a fare fatica, anche perchè nostra figlia frequenta una scuola privata abbastanza costosa, scelta ai tempi da entrambi. Posso agire nei suoi confronti in sede penale, per far sì che risprenda a corrispondere alla sua famiglia quanto promesso?

(Marilena)

 

Cara Marilena,

Non è stata una buona scelta regolare tutto “ tra di voi”. In questi casi come si dice “ fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio”.Separarsi con una stretta di mano è molto nobile ma anche molto pericoloso e quindi, non lo consiglio in nessun caso anche perchè le persone cambiano. E sono poche quelle che mantengono nel tempo fede ai patti informali.

In relazione al caso prospettato, sarebbe meglio agire in sede civile, richiedendo al Tribunale per i minorenni territorialmente competente di determinare il contributo paterno per il mantenimento del figlio. Il codice penale, invece, prevede ben due ipotesi di reato diverse per il genitore separato che non adempie ai propri doveri verso i figli, ma nel vostro caso nessuno dei due è applicabile.

Non c'è, infatti, l'ipotesi del reato previsto all'art. 388 c.p., che punisce chi contravviene a quanto impostogli dal provvedimento di un giudice perchè da quel che mi scrive non c'è stato alcun provvedimento di un giudice. Non può neppure ritenersi consumato il più grave reato dell'art.570 del codice penale, che punisce il genitore quando fa dolosamente mancare ai propri familiari i mezzi di sussistenza.

Da quel che mi scrive, mi pare di capire che la sussistenza vitale di vostra figlia non è messa a rischio e pertanto difficilmente un giudice penale potrebbe condannare un padre per un reato così grave, solo perchè non contribuisce al pagamento della costosa retta di una scuola privata per sua figlia, anche se era stato lui stesso a volerla iscrivere proprio lì. Infine, cara Marilena, anche se il suo ex compagno si è rilevato un uomo mediocre e pessimo padre, non necessariamente potrebbe essere giudicato un “ delinquente”. A parte ciò, agisca subito in sede civile.

 

 

Si precisa che questa consulenza online è stata fornita dietro pattuito compenso forense.

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella rubrica " Diritto e Sentimenti "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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