chiama avvocato
 
0322 - 84 21 77
Chiama e richiedi un preventivo gratuito.
icona whatsapp 340 79 65 261
La consulenza telefonica è solo su appuntamento e previo pagamento anticipato.

consulenza legale online

Consulenza legale online

Dovunque tu sia, richiedici senza impegno una consulenza legale online!

VAI AL MODULO

avvalessandra

Questo articolo è stato scritto:

Avv. Alessandra Sbressa Agneni

Autrice per Giuffrè Editore

Autrice di opere per UTET Editore

Autrice di opere per CEDAM Editore

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Con la sentenza n° 16658/09 la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo impedire a coloro che perseguitano in modo continuo e costante le proprie ex mogli, detti "assalitori assillanti" di accedere alla casa coniugale.
La sentenza è intervenuta a proposito del sempre più diffuso fenomeno dello "stalking" che consiste nella persecuzione continua alla quale un uomo, di solito un ex respinto, sottopone la ex fidanzata o la ex moglie.


Così ha stabilito la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n° 16658/09 che ha ritenuto legittimo impedire a coloro che perseguitano in modo assillante la propria ex moglie l'accesso alla casa coniugale.
Il caso riguardava un uomo livornese di quarant'anni indagato per il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. nei confronti della ex moglie. L'uomo che era risultato affetto da “sindrome  dell'assalitore  assillante”  aveva cagionato numerose aggressioni fisiche e morali nei confronti della ex moglie, continuando a recarsi nella sua abitazione, trasferendosi in un appartamento in prossimità della stessa e, con il suo comportamento aveva costretto la propria ex, affidataria di una delle due figlie minori, a farsi accompagnare al lavoro e in altri luoghi da un agente privato.
Il GIP del Tribunale di Livorno inizialmente aveva ritenuto inutile impedire all'ex marito l'ingresso nella casa coniugale, successivamente però il Tribunale del Riesame aveva sostenuto che la misura coercitiva fosse più che giustificata. Per tale ragione, l'uomo aveva proposto ricorso in Cassazione, chiedendo la revoca della misura coercitiva.
La Suprema Corte respingeva il ricorso proposto dall'imputato e confermava la sentenza del Tribunale ritenendo che la misura adottata era stata fin troppo blanda rispetto alla gravità del comportamento lesivo messo in atto dall'ex marito. Tra l'altro la Corte precisava che “la fattispecie criminosa dei maltrattamenti infraconiugali può e deve ravvisarsi anche in situazioni di separazione e di sopravvenuta interruzione della convivenza, allorché la condotta del soggetto agente realizzi - come si registra nel caso di specie - gli elementi strutturali tipici dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 572 c.p. attraverso ripetute e insistite manifestazioni di offensività e aggressività attuate in danno del coniuge separato” (vedasi Cass., Sez. VI, 27.06.2008 n. 26571).
Da ciò ne deriva che l'ex molestatore dovrà assolutamente evitare di frequentare la ex casa coniugale, i luoghi dove l'ex moglie è solita a recarsi da sola o in compagnia delle figlie, oltre ai luoghi che la donna frequenta abitualmente e quelli del domicilio della sua famiglia d'origine e dei suoi prossimi congiunti.
Con questa sentenza la Suprema Corte è intervenuta sull'ormai diffuso fenomeno dello “stalking” che consiste nella persecuzione continua, personale ma anche telefonica (telefonate, sms, e-mail, continue visite indesiderate e, anche, il pedinamento e la raccolta di informazioni su quella tale persona e sui suoi movimenti) alla quale un uomo di solito un ex respinto, sottopone la ex fidanzata, ex compagna o la ex moglie, ex convivente.
Questo comportamento comunemente noto con il termine stalking “appostarsi” può essere attivato anche da persone sconosciute alla vittima, ma nella maggior parte dei casi viene posto in essere da persone legate da un rapporto di tipo familiare, sentimentale con la vittima e che solitamente sono mossi dal risentimento o dalla paura di perdere la relazione.
La Corte di Cassazione con questa sentenza va a tutelare le donne che vengono costantemente perseguitate da ex assillanti, introducendo il divieto di frequentare i luoghi frequentati dalla propria ex, in modo da prevenire nuove molestie a cui gli assalitori assillanti sono di solito portati, così da tutelare le donne che sempre più nella società odierna sono vittime di tale fenomeno.
La Corte di Cassazione, dunque, al fine di scoraggiare il fenomeno dello stalking è intervenuta con questa sentenza invitando i giudici ad adottare una linea pesante nei riguardi di tutti quegli uomini che perseguitano la propria ex compagna quando la relazione è oramai conclusa, e se occorre impedendo loro, persino l'accesso ai luoghi frequentati abitualmente dalla vittima, anche prima del processo.
In conclusione, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato condannandolo al pagamento delle spese processuali e della somma di € 300,00 in favore della cassa delle ammende.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Persona e Danno "

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ASSISTENZA LEGALE

Ti serve assistenza legale su questo argomento ? Contatta subito lo Studio Legale Sbressa Agneni, compila il nostro modulo di consulenza online / telefonica.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 



 

Famiglia e persone

"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

logo paypal pagamento
  
Per il servizio di consulenza online, si accettano pagamenti tramite PayPal.
Accedi al modulo di contatto e chiedici un preventivo gratuito.