In tema di violazione degli obblighi coniugali, gli Ermellini hanno sostenuto, seguendo un orientamento prevalente in giurisprudenza, che va sanzionata soltanto nei casi in cui “ la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art.151 del codice civile, quando , in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono dia luogo a plausibili sopsetti di infedeltà e quindi anche se non si sostanzia in adulterio, comportano comunque offesa alla dignità ed all'onore dell'altro coniuge.
Una relazione fondata sullo scambio di mail e telefonate, in assenza di coinvolgimento fisico, non sarebbe di per sé idonea a provocare l'intollerabilità della convivenza, a meno che non faccia sorgere il sospetto di infedeltà e leda l'onore e la dignità dell'altro coniuge.
Dunque, una storia virtuale e platonica non è considerata dalla Suprema Corte, motivo di addebito della separazione qualora non sia stata tale da rendere, in toto, intollerabile la convivenza coniugale (Cass. Civ. n.8829/2013).
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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