avvalessandra

Questo articolo è stato scritto:

Avv. Alessandra Sbressa Agneni

Autrice per Giuffrè Editore

Autrice di opere per UTET Editore

Autrice di opere per CEDAM Editore

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Quando la madre è casalinga e non può dedicarsi alla cura del proprio figlio appena nato perché impegnata in altre attività, i riposi giornalieri di maternità, meglio noti come riposi per l'allattamento, spettano al padre.
Così ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n° 4293/2008 che ha appunto riconosciuto ad un padre il diritto ai riposi orari anche se la madre non svolge alcuna attività lavorativa essendo casalinga, ma comunque impegnata in attività che distolgono dalla cura del neonato.

 
Con la sentenza n° 4293 del 9 settembre 2008, il Consiglio di Stato Sez. VI, ha riconosciuto ad un padre il diritto ai riposi orari anche se la madre del bambino, non svolgeva alcuna attività lavorativa fuori casa essendo casalinga.
Questa sentenza risulta particolarmente importante e ben si allinea con i numerosi settori dell'ordinamento che considerano la figura della casalinga come lavoratrice.

Il Consiglio di Stato, con questa sentenza, ha riconosciuto al padre dei permessi dal lavoro per poter provvedere alla cura del figlio nel caso in cui la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente, ma casalinga e quindi impegnata comunque in attività che la distolgono dalla cura del neonato.
In passato la situazione era diversa. Si ricordi a questo proposito la legge n° 1204 del 30 dicembre 1971 e precisamente l'articolo 10 che prevedeva il diritto delle lavoratrici madri ad avere, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo della durata di un'ora ciascuno, con la possibilità di cumularli durante la giornata. Questi riposi però si riducono ad uno solo se l'orario giornaliero di lavoro è inferiore alle sei ore.
Ancora la legge n° 903 del 9 dicembre del 1977 all'articolo 6 bis, commi 1 e 2, ha inoltre previsto che di questi periodi di riposo potesse usufruire anche il padre lavoratore in determinate circostanze, ossia nel caso in cui i figli venissero affidati unicamente a lui, al posto della madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga, oppure nel caso in cui la madre non svolga attività lavorativa dipendente, ma autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta), parasubordinata o libera professionista e, infine, nel caso di morte o grave infermità di mente della madre.
Quindi, rimaneva escluso il diritto del padre a vedersi riconosciuti i riposi orari quando la madre non svolgesse alcuna attività lavorativa, salvo il caso di grave infermità della stessa.
A seguito della sentenza n° 4293/2008 del Consiglio di Stato, l'INPS con la circolare n° 112 del 15 ottobre 2009, fornisce le indicazioni affinché il padre possa usufruire dei riposi orari nel caso in cui la madre non svolga alcuna attività lavorativa fuori casa, purché la stessa si trovi oggettivamente nell'impossibilità di accudire la prole perché impegnata in altre attività (come accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili).
Quindi, nel caso in cui la madre è casalinga e non può dedicarsi alla cura del neonato perché dedita ad altre attività, i riposi giornalieri di maternità, meglio noti come riposi per l'allattamento, spettano al padre. Quest'ultimo, lavoratore dipendente, può usufruire dei riposi giornalieri nei limiti di due ore o di un'ora al giorno a seconda dell'orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, anche nel caso in cui la madre sia casalinga.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Persona e Danno "

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