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Avv. Stefania Sbressa Agneni

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Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Per la Corte di Cassazione può essere assolto il padre che abbia fatto mancare i mezzi di sussistenza ai sensi dell'art. 570 comma 2 n° 2 c.p. alla moglie e al figlio minore, versando in ritardo e meno di quanto stabilito in sede di separazione, in quanto può capitare che lo stesso si trovi in una situazione di temporanea difficoltà economica.


Con la sentenza n°33492 del 27 agosto 2009, la Corte Suprema di Cassazione, Sesta Sezione Penale, ha adottato un orientamento nuovo, meno scontato e meno formalistico rispetto all'applicazione del reato di cui all'art. 570 c.p. “ violazione degli obblighi di assistenza familiare” che al secondo comma, punto n.2 condanna “colui che fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa”.

Il caso riguarda un padre che a partire dal 7.12.2000 aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore e alla moglie separata e per tale motivo, il Tribunale lo aveva condannato per il reato di cui all'art.570/2 n.2 con successiva conferma di condanna da parte della Corte d'Appello. Questa riteneva che la prova a carico dell'imputato era costituita dalla precisa ed attendibile testimonianza della moglie che aveva riferito che per provvedere alle proprie esigenze primarie e a quelle del figlio minore affidatole aveva dovuto ricorrere all'aiuto dei propri genitori, in quanto il marito le corrispondeva saltuariamente somme modiche di denaro e d'importo inferiore a quello stabilito in sede di separazione. Contro la decisione della Corte territoriale il padre inadempiente proponeva ricorso per cassazione lamentando la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al formulato giudizio di responsabilità. In particolare, nel ricorso veniva precisato che non era stato dimostrato l'effettivo stato di bisogno della persona offesa che aveva avviato un'attività imprenditoriale di lavanderia e che non si era tenuto conto nemmeno del fatto che le condizioni economiche del ricorrente non gli avevano permesso di adempiere integralmente e puntualmente a quanto stabilito in sede di separazione ovvero al versamento di un assegno mensile di lire 700.000, il quale, comunque era stato corrisposto in forma ridotta e nei limiti delle possibilità dell'obbligato. Veniva altresì precisato che lo stesso in un periodo precedente era stato assolto per difetto di dolo, per fatti analoghi a quelli contestati, con sentenza irrevocabile. I Supremi Giudici hanno osservato che il reato di cui all'art. 570 comma 2, n.2 si realizza, a prescindere dall'eventuale inadempimento degli obblighi di natura squisitamente civilistica, solo nel caso in cui sussistano, da una parte, lo stato di bisogno degli aventi diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza e, dall'altra, la concreta capacità economica dell'obbligato a fornirli. Premesso ciò, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello per un nuovo giudizio in quanto nella decisione non si era tenuto adeguatamente conto della capacità economica dell'obbligato, delle sue capacità reddituali, considerando, invece, solo la circostanza che l'imputato aveva deciso di propria iniziativa di venire meno ai suoi obblighi senza rivolgersi al giudice competente per una eventuale riduzione dell'assegno posto a suo carico. Per gli Ermellini, quindi, nel caso specifico ed in determinate circostanze, può operare la causa di giustificazione dell'oggettiva incapacità economica dell'obbligato, che trovandosi in una situazione di temporanea difficoltà finanziaria non viene condannato per il reato di cui all'art.570/2 n.2. In conclusione, per la Cassazione non è detto che debba essere per forza condannato il padre che si sottrae al puntuale adempimento dell'obbligo di versare l'assegno alla moglie ed al figlio, poiché può capitare che lo stesso non per sua colpa si trovi in un periodo difficile che non gli consente di potervi provvedere.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Persona e Danno "

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