avvalessandra

Questo articolo è stato scritto:

Avv. Alessandra Sbressa Agneni

Autrice per Giuffrè Editore

Autrice di opere per UTET Editore

Autrice di opere per CEDAM Editore

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Per le coppie che hanno  adottato minori all'estero con adozione nell'anno 2008 è stato deliberato con Dpcm regostrato alla Corte dei Conti in data 11 agosto 2009 il parziale rimborso delle spese dalle stesse sostenute.


E' piuttosto recente e precisamente del 11 agosto 2009 il provvedimento con cui è stato deliberato il parziale rimborso delle spese sostenute dalle coppie adottive di minori all'estero che sono stati adottati nell'anno 2008. La copertura prevede uno stanziamento di euro 10 milioni messi a disposizione dalla Finanziaria 2006.

In particolare è stato previsto che i genitori adottivi residenti sul territorio nazionale aventi un reddito complessivo non superiore ad euro 70 mila, che abbiano adottato uno o più minori stranieri per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia nel periodo compreso tra il primo gennaio ed il 31 dicembre 2008, possono godere di un rimborso per le spese affrontate per l'adozione modulato in base al reddito, fatta eccezione però del 50% delle spese portate in deduzione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 10 co. 1, lettera bis del DPR del 22 dicembre 1986 n. 917.
 E' previsto il rimborso al 50% e comunque fino ad un massimo di 6 mila euro ai genitori con un reddito complessivo pari o inferiore a 35 mila euro e per il 30 % fino ad un massimo di 4 mila euro per quelle famiglie aventi un reddito compreso tra i 35 e i 70 mila euro.
 Per richiedere il rimborso deve essere presentata  un'apposita istanza da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le adozioni internazionali - Largo Chigi n° 19 Roma, entro il termine del 31 dicembre sullo specifico Modello allegato al Decreto unitamente alla copia con cui viene autorizzato l'ingresso e la residenza in Italia del minore rilasciata dalla commissione, la copia delle certificazioni rilasciate dall'ente che attestino le spese sostenute dalla famiglia, la copia della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di adozione, l'autocertificazione con cui si dichiara espressamente che non vengono richiesti altri contributi regionali o provinciali e infine, per le adozioni pronunciate all'estero e riconosciute in Italia, la copia del provvedimento emesso dal Tribunale.
 Si precisa che dall'ammontare del rimborso viene sottratto il contributo forfettario di € 1.200,00 erogato in base al decreto ministeriale 21 dicembre 2007.
 Si ricorda infine che tale rimborso non è soggetto a imposizione fiscale.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Persona e Danno "

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