La Corte di Cassazione mette un alt alle domande di risarcimento per responsabilità medica che non risultino basate sullo stretto rapporto di causalità tra la condotta del personale curante e il danno.
Il caso oggetto della sentenza n.27885 del 12.12.2013 riguarda un bambino invalido al cento per cento che al momento del parto presentava una sofferenza sfittica. I genitori del bambino avevano chiesto per il medico e la Asl la condanna al risarcimento dei danni conseguenti al gravissimo deficit intellettivo.
Il giudice di primo grado, pur non rilevando alcun errore specifico nel comportamento del personale medico, aveva ritenuto che dalla laconicità della cartella clinica dovesse desumersi la responsabilità del personale curante, accogliendo così la domanda di risarcimento danni.
Tale decisione veniva ribaltata dal giudice di secondo grado, il quale aveva affermato che non era stato individuato un concreto comportamento che aveva causato il danno e al contenpo stabilitva che una cartella clinica lacunosa non può da sola giustificare la presunzione circa una condotta colposa dei medici strettamente correlata al danno in oggetto.
I genitori impugnavano tale sentenza e la Cassazione rigettava il ricorso, confermando le motivazioni emerse dal secondo grado di giudizio. I supremi giudici hanno stabilito che nel caso specifico, non vi era alcun elemento dal quale poter dedurre l'esistenza di un nesso di causalità tra il deficit intellettivo del neonato e la condotta del personale ospedaliero.
Nel caso di specie, ha rilevato la Corte, il nesso non c'era, né c'era la possibilità di individuare l'esistenza di una inadempienza specifica. In conclusione, per avanzare domanda di risarcimento, il paziente deve evidenziare un'inadempienza correlata al danno subito.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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