I Supremi Giudici della Corte di Cassazione con ordinanza n.9661 del 6.05.2014 confermano la decisione del giudice d'appello che in un procedimento di divorzio aveva stabilito, come già determinato precedentemente dal giudice in primo grado, di corrispondere l'assegno di mantenimento a carico di un ex marito a favore della ex moglie disoccupata.
Il marito era ricorso in cassazione lamentando violazione di legge ed illogicità della sentenza impugnata, sostenendo in particolar modo che, avendo egli costituito un nuovo e numeroso nucleo familiare, nulla avrebbe dovuto corrispondere alla precedente moglie.
Occorre precisare che la funzione specifica dell'assegno di mantenimento consiste nel consentire all'ex coniuge svantaggiato e più debole di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza del matrimonio.
Nel corso del giudizio di merito, è emerso come i due coniugi godessero di alto ed elevato tenore di vita determinato dalla titolarità da parte dell'uomo di ben due esercizi commerciali e di un'ampia disponibilità di denaro, oltre numerose proprietà immobiliari e l'intestazione di ben 6 autovetture.
L'ex moglie, al contrario, aveva collaborato all'attività commerciale del marito, rimanendo allo stato disoccupata.
Il giudice ha ritenuto, comunque di fare mantenere all'ex moglie l'assegno di mantenimento anche se il marito aveva costituito un nuovo e numeroso nucleo familiare.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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