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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

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Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Il medico non ha un diritto generale e assoluto di curare il paziente senza considerare la sua volontà avendo, piuttosto, facoltà e potestà di cura in ragione dell'abilitazione alla professione sanitaria la cui attuazione in concreto necessita del consenso della persona che si deve sottoporre al  trattamento terapeutico.

 

Nei progetti futuri del Governo vi è quello di distinguere lCon la sentenza n°45126 del 6 novembre - 4 dicembre 2008, la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione ha definito l'ambito del consenso informato e della sua rilevanza giuridica, che anche se sono trascorsi alcuni mesi dalla pronuncia, merita l'attenzione del cortese lettore. Il caso concreto riguarda un signore che a seguito di un intervento alla colonna vertebrale era rimasto paralizzato ad una gamba. La vittima, in passato, aveva citato in giudizio il medico, poiché al momento di firmare il consenso informato prima dell'intervento non era stato messo al corrente delle possibili ed eventuali complicazioni dell'operazione alla colonna vertebrale e soprattutto dell'esistenza e della possibilità di tecniche operatorie alternative. La Corte d'Appello condannava per lesioni colpose il medico che aveva eseguito l'intervento, la cui condanna veniva confermata anche dalla Suprema Corte. Questa, nel rigettare il ricorso del medico, ha evidenziato che il consenso informato ha come contenuto concreto la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento sanitario, ma anche eventualmente di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla in tutte le fasi della vita anche in quella terminale. Occorre sempre tenere presente che, in termini giuridici, il consenso ha un collegamento diretto con la libertà personale e nel caso di specie con la libertà di scegliere, la cui inviolabilità è sancita dalla Costituzione. La mancanza del consenso del paziente o la sua invalidità hanno come conseguenza l'arbitrarietà del trattamento medico chirurgico e la sua rilevanza penale, perché compiuto in violazione della sfera personale del soggetto e del suo diritto di decidere se permettere interventi estranei sul proprio corpo. Gli Ermellini hanno spiegato che il medico non ha un diritto generale ed assoluto di curare il paziente senza considerare la volontà di quest'ultimo, avendo, piuttosto facoltà e potestà di cura in ragione dell'abilitazione alla professione sanitaria, la cui attuazione ha bisogno del consenso della persona che deve sottoporsi al trattamento terapeutico. Ed inoltre, anche qualora il paziente dia il suo assenso alla terapia, questo perde valore davanti a fatti che ledono l'integrità personale, e specialmente se tali da produrre menomazioni permanenti. La stessa Corte ha l'occasione di riprendere un orientamento oramai consolidato in giurisprudenza secondo il quale, il medico messo di fronte a diverse possibilità di scelte inerenti ad un intervento chirurgico risponde di  condotta imprudente ogni volta che decida di eseguire l'operazione che presenta i maggiori rischi per il paziente. Con riferimento, invece, ai profili della colpa, la sentenza de qua precisa con vigore che la gravità sia commisurata al grado di specializzazione del medico e conseguentemente il livello di preparazione richiesto ad un professionista generico non può essere lo stesso di quello che viene richiesto ad uno specialista. Alla luce di questi fondamentali principi, la Cassazione afferma che è del tutto fuori luogo ipotizzare il comportamento che il paziente avrebbe avuto se avesse conosciuto tutti i rischi dell'intervento, atteso che gli è stata negata la possibilità di optare per una strada sanitaria diversa, in quanto quella adottata dal medico gli ha procurato effetti invalidanti, in assenza di un consenso informato valido. In conclusione, si può affermare che sotto il profilo della valutazione del rischio a cui il paziente si è esposto sottoponendosi all'intervento chirurgico, il contenuto del consenso dallo stesso prestato risulta essere stato incompleto e gravemente carente, in quanto, come viene ribadito dalla Cassazione con i concetti sopra citati, anche per la terapia serve l'assenso del paziente.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Persona e Danno "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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