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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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In prossimità delle vacanze estive, la conflittualità tra coniugi separati aumenta soprattutto quando l'oggetto del contendere riguarda proprio le vacanze dei figli. Spesso la vacanza diventa un problema per tutto il nucleo familiare che anche su questo punto deve riuscire ad riorganizzarsi nonostante la separazione. Di solito il primo anno dalla separazione, tranne alcuni rari casi, si rileva conflittuale e l'avvocato matrimonialista risulta essere una figura professionale molto importante per trovare una soluzione immediata senza rivolgersi di nuovo al Tribunale e dover affrontare i costi del procedimento.

Quando il coniuge separato non comunica all'altro genitore il luogo di vacanza in cui soggiornerà con i figli, non commette reato se nelle condizioni di separazione consensuale c'è scritto soltanto di concordare i periodi di vacanza.

Il caso che si sottopone all'attenzione del cortese lettore del sito dello studio legale Sbressa Agneni, risale all'anno 2007 quando il Tribunale di Rieti omologava la separazione consensuale di un tale e di sua moglie, stabilendo l'affidamento condiviso dei due figli minori, nonché la necessità di concordare i periodi di vacanza in cui gli stessi figli avrebbero trascorso, con l'uno e l'altro coniuge, le vacanze estive, di Natale e di Pasqua.

Nei giorni in cui i figli dovevano andare in vacanza in Sardegna con il padre, la moglie tentava invano di chiamare i figli ed il marito al cellulare e solo qualche giorno dopo il marito le comunicava che stavano soggiornando in altra località.

Il caso veniva archiviato in quanto la condotta posta in essere dal marito separato non integra i reati di cui agli art. 388 comma 2 del codice penale ( mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) e art.570 del codice penale ( violazione degli obblighi di assistenza familiare) in quanto le condizioni di separazione consensuale obbligano i coniugi a stabilire i periodi di vacanza che i figli trascorreranno con l'uno o l'altro genitore, lasciando la libertà di scegliere il luogo.

La sentenza del Tribunale di Rieti sottolinea che il diritto di avere conoscenza del luogo dove i figli passaranno le vacanze insieme al padre discende dall'art.143 del codice civile dove si contempla l'obbligo alla collaborazione nell'interesse della famiglia. Nel caso di specie il diritto violato dal coniuge che ha omesso di comunicare all'altro il luogo di vacanza dei figli non discende dal provvedimento del giudice, bensì dalle norme del codice civile che disciplina i rapporti tra coniugi.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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