Preg.mo avv.Stefania Sbressa Agneni,
ho costituito un'impresa familiare con mia moglie con la quale ora sono separato di fatto di comune accordo visto che i nostri caratteri sono diventati incompatibili ed io ho interesse per un 'altra donna, che conosco da qualche anno e che per stare con me ha fatto di tutto, lasciando il suo storico fidanzato più grande di lei di 15 anni ma spiantato ( a suo dire!) ed ora preme per vivere con me. Io ne sono lusingato e vorrei buttarmi in questa nuova storia decisamente interessante e da vivere anche se non ne sono convinto del tutto, ma il tempo mi dirà.
Per liquidare mia moglie dall'impresa familiare, a quali parametri posso fare riferimento? E poi per sciogliere l'impresa devo andare da un notaio?
(Enrico,'76)
Caro Enrico,
la sua lettera mi dà l'occasione per rispondere ai numerosissimi lettori che si trovano in una situazione in cui in gioco è l'impresa familiare. Dal punto di vista personale, invece, ogni caso è a sé.
Il terzo comma dell'art.230-bis precisa che per impresa familiare deve intenedersi quella in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo e che ognuno di tali collaboratori ha diritto di partecipare agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati nonché agli incrementi dell'azienda, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
In caso di esclusione di un partecipante, egli ha diritto alla liquidazione degli utili e al risarcimento dei danni qualora l'esclusione sia ingiustificata.
L'ammontare della liquidazione va computato in base alla quota di utili e di incrementi patrimoniali riferibili alla posizione del familiare in funzione della qualità e quantità del lavoro svolto, tenuto conto anche del valore dell'avviamento e dei beni eventualmente acquistati con gli utili.
Ma vi è di più! Nel determinare in via equitativa la quota di utili spettante al partecipante, il giudice non può fare ricorso al parametro della retribuzione spettante ad un lavoratore subordinato che svolge la stessa attività, il cui ammontare prescinde dall'entità dei risultati conseguiti ai quali, invece, è commisurato il diritto del componente dell'impresa familiare.
In relazione alla sua seconda domanda, confermo che per la costituzione e la cessazione dell'impresa familiare è necessario l'intervento di un notaio ( scrittura privata autenticata o atto pubblico).
Si precisa che questa consulenza online è stata fornita dietro pattuito compenso forense.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella rubrica " Diritto e Sentimenti "
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