Preg.mo Avv.Stefania Sbressa Agneni,
Circa due anni fa mi sono separata ma sbagliando praticamente tutto. Quando ho ricevuto la lettera con la richiesta di separazione, ero confusa ed impaurita e mi sono rivolta dallo stesso avvocato scelto da mio marito. Volevo porre fine a tutto per i figli che vedevo soffrire, così ho accettato tutto e firmato in fretta. Al momento della separazione, ho ricevuto un piccolo assegno ed ho incominciato a lavorare. Con il tempo ho incrementato la mia attività senza tenerla nascosta, anche se tutti mi consigliavano di agire con furbizia.
Il mio guadagno resta comunque modesto rispetto a quello del mio ex che è decisamente più elevato. Quando ho firmato la separazione, sapevo che avrei avuto un piccolo reddito e quindi l'avevo conteggiato nella cifra che abbiamo stabilito. Da un po' di tempo ho anche un nuovo compagno che non ho tenuto nascosto al mio ex marito, che, tra l'altro durante il nostro matrimonio frequentava un'altra donna.
Ora il mio ex marito vuole modificare tutto ovvero non passarmi più 500 euro mensili perchè lavoro ed ho un nuovo compagno da circa un anno. Io però ho bisogno dell'assegno di tale entità ed assicuro che il mio attuale fidanzato non mi aiuta per niente, anzi il più delle volte sono io che pago le nostre uscite in quanto lui è sempre senza soldi. Vorrei sapere se ha ragione mio marito?
( Ilaria, '77)
Cara lettrice,
Ebbene l'assegno di mantenimento si può modificare.
L'articolo 710 del codice di procedura civile prevede la possibilità per le parti di chiedere la modifica dei provvedimenti riguardanti coniugi e minori. Per questo ciascun coniuge può ricorrere al Tribunale per fare modificare il provvedimento con il quale il giudice della separazione abbia disposto in favore dell'altro un assegno di mantenimento. Tuttavia devono ricorrere determinate circostanze che possano legittimare la richiesta di modifica del mantenimento.
Ad esempio, nel caso in cui l'ex abbia cominciato a svolgere una sua attività e percepisca uno stipendio, l'altro può ricorrere al giudice perchè riduca in proporzione l'assegno di mantenimento a suo carico oppure lo esoneri dal versarlo.
Per quanto riguarda, invece, il suo nuovo partner, solo le nuove nozze dell'ex coniuge, creditore dell'assegno, fanno cessare l'obbligo a carico dell'altro, di corrispondergli quanto stabilito.
Non è certo sufficiente la semplice convivenza “more uxorio” che, tra l'altro non mi sembra proprio il suo caso. L'assegno che le sta versando suo marito è abbastanza esiguo e se il suo reddito è modesto, il giudice potrebbe anche conservarglielo, se i vostri redditi sono molto distanti. In caso contrario, potrebbe ridurglielo.
Le consiglio di fare presente nella difesa che, al momento della separazione, era già stato considerato il reddito da lavoro percepito poco dopo, essendo in quel momento già in trattativa per piccole occupazioni e per l'attività che stava per intraprendere.
Si precisa che questa consulenza online è stata fornita dietro pattuito compenso forense.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella rubrica " Diritto e Sentimenti "
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