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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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I matrimoni che durano poco sono all'ordine del giorno e a volte si arriva alla separazione dopo soli sei mesi, un anno o al massimo due, anche in presenza di figli in tenerissima età. Le motivazioni possono essere le più varie e tra alcune di esse rientrano sicuramente quelle elencate sul nostro sito relativamente al sondaggio intitolato “ Perchè Vi separate”, che Vi consiglio di visionare per saperne di più.

Il mantenimento dei figli è sempre dovuto, ma per il coniuge non è sempre così scontato, come erroneamente i non addetti al lavoro in ambito di diritto di famiglia, possono spesso pensare.

Su questo tema, la sentenza n.23378/2004, seppur non recente, è veramente interessante e precisa per chiarire ogni dubbio ed incertezza circa il diritto all'assegno di mantenimento in caso di matrimonio di breve durata.

Gli Ermellini affermano che alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento ove di questo sussistano gli elementi costitutivi rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti.

Al più alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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