Ai fine della determinazione dell'assegno di mantenimento, non è necessario ripercorrere in modo dettagliato tutti i criteri indicati dall'articolo 5 della legge n.898/1970, ben potendo il giudice considerare prevalente, di fronte ad un matrimonio di breve durata, il fattore tempo.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n.18722 che si è pronunciata sulla sentenza della Corte d'Appello di Roma che, all'esito di un procedimento di divorzio, fissava in 200 euro mensili l'assegno di mantenimento a favore dell'ex moglie, in virtù dell'inadeguatezza dei mezzi della stessa comparati con quelli del marito e della breve durata del matrimonio.
La donna ricorreva per Cassazione, lamentando l'erronea valutazione dei criteri indicati nel sesto comma dell'art.5 della legge n.898/1970 con particolare riferimento all'errata considerazione dei redditi propri e della valutazione comparativa dei medesimi in capo all'ex marito, il quale secondo la ricorrente, godeva di un reddito 16 volte superiore e di un patrimonio decisamente più elevato e consistente rispetto alla sua modestissima situazione reddituale.
Ma la Suprema Corte respingeva il ricorso della donna. Gli Ermellini,infatti, hanno considerato prevalente il criterio della durata, molto breve, del matrimonio e dell'autonomo lungo percorso di vita vissuto da ciascuna delle parti prima del divorzio.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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