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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Puo' una relazione nata e cresciuta sul web, tramite mail, chat, whatsapp, facebook, in costanza di matrimonio valere come addebito della separazione anche in assenza di un rapporto fisico, ovvero il flusso continuo di effusioni telematiche e virtuali può essere considerato sufficiente per fare sorgere una responsabilità sul coniuge fedifrago, seppur solo virtualmente, per la fine del matrimonio?

La Corte di Cassazione, sul punto, ha confermato un orientamento consolidato secondo il quale “la relazione di un coniuge con estranei comporta l'addebito della separazione ai sensi dell'articolo 151 c.c. non solo quando si sostanzi in un adulterio ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità ed all'onore dell'altro coniuge”.

Cosi' hanno sostenuto gli Ermellini, i quali hanno aggiunto come sia necessario accertare che “ lo scambio interpersonale extraconiugale, abbia potuto assumere i concreti connotati di una relazione sentimentale adulterina e, comunque, quelli di una relazione atta a suscitare plausibili sospetti dell'infedeltà coniugale, traducibili o tradotti in contegni offensivi per l'onere e la dignità. Ovviamente per legittimare la domanda di addebito della separazione, tutto deve essere provato e l'infedeltà deve essere la causa che ha determinato la fine del matrimonio.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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