Il caso è questo: l'ex marito è un imprenditore, capo di un'azienda florovivaistica con serre e negozio espositivo e di rivendita, l'ex moglie, invece, vive solo del proprio lavoro da dipendente a basso reddito in un piccolo appartamento di proprietà e deve anche accudire due figli, uno dei quali portatore di handicap.
La Corte di Cassazione con ordinanza n.19382/2014 depositata il 15.09.scorso ha stabilito che l'evidente e consistente squilibrio delle rispettive risorse economiche delle parti, legittima il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della donna, come, tra l'altro, deciso dai giudici di merito.
ccorre evidenziare che per giurisprudenza consolidata (cfr.ex multis Cass.n.2156/2010) “ l'assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale”.
Gli Ermellini, quindi, hanno considerato rilevante anche il personale contributo dato dalla moglie alla cura dei figli ed in particolare modo all'accudimento del primogenito, portatore di un handicap che gli limita la possibilità di muoversi e di essere autonomo.
La Corte di Cassazione, così decidendo, ha rigettato il ricorso, condannando l'ex marito alle spese del giudizio.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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