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Questo articolo è stato scritto:

Avv. Alessandra Sbressa Agneni

Autrice per Giuffrè Editore

Autrice di opere per UTET Editore

Autrice di opere per CEDAM Editore

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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La nuova ordinanza, firmata lo scorso 3 marzo dal sottosegretario Francesca Martini, ha abolito la black- list delle specie pericolose e ha introdotto la responsabilità civile e penale dei proprietari dei cani. 

E' stata firmata il 3 marzo scorso dal sottosegretario Francesca Martini la nuova ordinanza concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.
 Tra le novità più importanti previste da tale ordinanza vi è l'introduzione per la prima volta dell'obbligo da parte dei proprietari di cani di utilizzare sempre il  guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico – ad eccezione delle aree per cani individuate dai comuni – e di avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo, oltre all'obbligo di affidare il proprio animale esclusivamente a persone che siano in grado di gestirlo.

La nuova ordinanza ha abolito la black-list delle specie pericolose e ha introdotto inoltre la responsabilità civile e penale dei proprietari di cani prevedendo allo stesso articolo 1 che “Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso”. Il secondo comma di detto articolo prevede che “Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo”.
 E' inoltre previsto che i servizi veterinari, nel caso in cui riscontrino un rischio, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di eventuali interventi terapeutici comportamentali a cui devono essere sottoposti i cani impegnativi e tengono un registro aggiornato di tali soggetti.
 Tra l'altro, i proprietari dei cani iscritti in tale registro sono obbligati a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile e applicare sia il guinzaglio che la museruola al proprio cane quando si trovano in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
 L'articolo 2 dell'ordinanza vieta espressamente l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività; qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività; la sottoposizione di cani a doping; gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a recisione delle corde vocali, taglio delle orecchie e taglio della coda, ad eccezione degli interventi curativi certificati dal medico veterinario.
 E' diventato obbligatorio per chiunque conduca il proprio cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
 E' vietato infine possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'art. 3 comma 3 di detta ordinanza ai delinquenti abituali o per tendenza; a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personale; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544 ter, 544 quater, 544 quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio del 2004, n. 189; ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.
 La presente ordinanza non viene applicata ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Persona e Danno "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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