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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

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Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Il testamento olografo impugnato dai parenti del de cuius non nominati eredi che ne chiedono la declaratoria di nullità in quanto per loro  interpolato con l'aggiunta di un inciso di mano esterna, è valido e non segno di non genuinità delle volontà testamentarie.
 Nella sentenza esaminata viene affermato che la scritta  eterografa nulla aggiunge alle disposizioni testamentarie e viene escluso che l'interpolazione riveli un calo di forze del testatore.

Con la pronuncia n. 26406 del 5.11.2008 la Corte di Cassazione ha sentenziato affermando un interessante principio in materia di successioni ed eredità. Il caso di specie riguarda un signore che con testamento olografo lasciava erede del suo patrimonio la nipote con la quale conviveva insieme alla famiglia della stessa. La lite giudiziaria incomincia poiché il testatore aveva anche degli altri nipoti, che infastiditi della situazione in quanto menzionati dallo stesso solo con espressioni  affettuose  ma  sostanzialmente  esclusi dall'eredità, chiedevano la declaratoria di nullità del testamento, convenendo in giudizio l'unica erede designata. Gli esclusi dall'eredità affermavano che l'atto era stato  interpolato con l'aggiunta di un inciso di mano estranea e che il testo aveva anche lacune gravi nella conoscenza della lingua nonostante il testatore fosse una persona istruita con un grado culturale buono, avendo lo stesso lavorato in qualità di impiegato in una farmacia. Gli stessi sostenevano, inoltre, che il testamento gli era stato dettato, approfittando della sua debolezza mentale in data più recente. I Giudici di primo grado accoglievano la domanda nonostante l'opposizione della convenuta. La Corte d'appello, invece, capovolgeva la sentenza del Tribunale, rigettando le domande dei nipoti, considerando non sufficientemente provate le affermazioni da loro svolte in citazione ed irrilevante l'inciso aggiunto al testo originario da parte di persona non conosciuta. In particolare, i ricorrenti sostenevano di aver offerto in causa elementi di valutazione oltre l'eterografia ma non li indicavano, non li valorizzavano, limitandosi solamente a rinviare alla valutazione del tribunale, secondo il quale l'interpolazione sarebbe segno di non genuinità delle volontà testamentarie. Avverso questa decisione i nipoti del testatore proponevano ricorso per cassazione lamentandone la nullità per violazione degli artt.115 c.p.c., e 2727 e 2729 c.c. e 624 c.c., deducendo sostanzialmente che nel testamento impugnato il consulente tecnico aveva rilevato che alla settima riga il testo contiene le parole “ho alle sue figlie” con le quali il testatore avrebbe voluto destinare i beni alle figlie della nipote in caso di premorienza di quest'ultima. La frase suddetta, analizzata sotto più profili, per i ricorrenti, risulta essere non autentica, non scritta con la stessa penna ovvero dalla stessa persona ed aggiunta in un momento successivo su suggerimento della convenuta che avrebbe voluto favorire i propri eredi in perfetta coerenza con il proprio disegno principale di ereditare il patrimonio ed assicurarlo anche alle proprie figlie. I ricorrenti, denunciavano altresì violazione di legge secondo gli articoli 602, 606, 624 e 632 del codice civile e vizio di motivazione circa il requisito dell'autografia del testamento e del difetto di forma. I Giudici Supremi condividono la decisione della corte territoriale la quale ha spiegato che la scritta  eterografa nulla aggiungeva alle disposizioni testamentarie, escludendo che l'interpolazione rilevasse un calo di forze del testatore costretto ad abbandonarsi all'aiuto di un pronto suggeritore. Inoltre la collocazione dell'aggiunta a metà del testo nonché la mano ferma e la coerenza espressiva tenute anche dopo l'aggiunta costituiscono delle pure illazioni dei ricorrenti. I Giudici di secondo grado hanno rilevato efficacemente che dando valore giuridico a tale aggiunta, ogni custode di un testamento olografo potrebbe vanificare le volontà testamentarie apponendo segni grafici palesemente apocrifi. Comunque, la Corte di Cassazione ha già affermato in passato con le sentenze n° 2837/76 e 12458/04 che il testamento olografo alterato da terzi può conservare il suo valore quando l'alterazione non sia tale da impedire la individuazione della originaria, genuina volontà che il testatore intese manifestare nella relativa scheda, mentre l'effetto di annullamento per carenza di olografia è conseguenza di interventi di terzi, anche di una sola parola, ma a condizione che l'azione del terzo si sia svolta durante la redazione del testamento, la cui condizione, però nel caso specifico, è stata esclusa. In conclusione, gli Ermellini in merito alla validità di un testamento in caso di minuscole, ma successive interpolazioni eterografe osservano che in un soggetto lucido, sano e capace, quale è stato ritenuto dai giudici d'appello il testatore, protagonista di questa vicenda, resta integra la possibilità di modificare l'iniziale testamento olografo mediante una postilla o di revocarlo perfino mediante la distruzione, la lacerazione e la cancellazione. In ulteriore conclusione, la Suprema Corte rigettando il ricorso dei nipoti non menzionati come eredi nel testamento, ritiene un'ipotesi priva di logica attribuire all'aggiunta esaminata la idoneità a condizionare irrimediabilmente la volontà del testatore.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Persona e Danno "

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Famiglia e persone

"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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