La Corte di Cassazione con la sentenza n.19691/2014 ha confermato la pronuncia del Tribunale ecclesiastico che aveva ritenuto causa di annullamento di un matrimonio il legame troppo intenso e di dipendenza del marito dalla figura materna, tale da generare problematiche sessuali e comportamenti anaffettivi verso la moglie ignara di questa “patologia”del partner.
Il Tribunale ecclesiastico, esaminate le perizie disposte sui coniugi, aveva concluso che il marito, per via del particolare rapporto con la madre, aveva sviluppato una patologia produttiva dell'incapacità ad assumere l'obbligo di una certa integrazione psico-sessuale che il matrimonio richiede, con la conseguenza di un comportamento anaffettivo ed indifferente nei confronti della moglie.
I Supremi Ermellini hanno precisato che qualora uno dei coniugi abbia determinato con la sua incapacità derivante da una patologia psichica l'invalidità del matrimonio canonico, non esistono ostacoli al riconoscimento dell'efficacia della sentenza di nullità delle nozze emessa dal Tribunale ecclesiastico.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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