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Il diritto di famiglia è una materia giuridica molto vasta ed ampia e non si limita soltanto al diritto matrimoniale con i procedimenti di separazione o di divorzio, ma anche alle successioni e eredità con tutte le problematiche che sono ad esse correlate. Pubblichiamo alcune brevi ma importanti informazioni giuridiche utili che riteniamo interessanti per il cortese lettore su questa branca del diritto civile. Ovviamente ogni caso è a sé e richiede uno studio ed esame approfondito da parte dell'avvocato specializzato in diritto di famiglia.

Il complesso dei rapporti patrimoniali trasmissibili, attivi e passivi, facenti capo al de cuius al momento della sua morte, costituisce, anche nel linguaggio comune, la sua eredità, intesa in senso oggettivo, equivalente delle espressioni “ asse” o “massa” ereditaria, patrimonio ceduto in successione, ecc.

La successione mortis causa può avvenire a titolo universale ed allora si parla di erede, ed in caso di pluralità di successori, di coeredi, o a titolo particolare, ed allora si parla di legatario.

L'erede, a differenza del legatario, subentra in tutte le situazioni giuridiche trasmissibili facenti capo al de cuius, e ciò sia dal lato attivo che dal lato passivo.

Precisiamo che sono intrasmissibili tutti i rapporti strettamente personali, come usufrutto, uso, abitazione, rendita vitalizia, diritto alimentare, ecc.

Quando una persona muore, il suo patrimonio, per effetto della morte, resta privo di titolare: un'altra persona, o eventualmente altre persone, subentra, o rispettivamente subentrano, al posto di quella che è defunta. Questo fenomeno si chiama apertura della successione.

La legge attribuisce importanza alla determinazione del momento e del luogo in cui l'apertura della successione ha luogo, sia al fine di stabilire quale sia la legge applicabile in caso di conflitto di leggi ( legge nazionale del defunto al momento della sua morte), sia per regolare l'ipotesi di successioni di leggi nel tempo, sia per determinare la competenza per territorio nelle cause ereditarie.

L'articolo 456 del codice civile stabilisce che la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.

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L'eredità non si acquista se non con l'accettazione da parte del chiamato.

Vi sono due tipi di accettazione: pura e semplice o con beneficio d'inventario. Per effetto della prima si verifica la confusione tra i due patrimoni ovvero quello del defunto e quello dell'erede. Quest'ultimo subentrando succede sia nell'attivo che nel passivo. Egli è perciò tenuto al pagamento dei debiti del de cuius, anche se superano l'attivo che gli perviene dall'eredità.

Se, invece, il chiamato all'eredità accetta con beneficio d'inventario, non si produce la confusione e, quindi, l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti.

L'ordinamento giuridico consente al singolo di disporre dei propri beni, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, mediante il testamento. Se il singolo non ha disposto in tale senso, allora interviene la legge ad indicare come essi devono essere assegnati e distribuiti. Fondamento della successione è dunque, accanto alla presunta volontà del de cuius, la solidarietà familiare. La successione legittima è anche denominata ab intestato ovvero senza testamento.

Nella successione legittima le categorie di successibili sono:il coniuge, i discendenti legittimi e naturali, gli ascendenti legittimi, i collaterali, i genitori del figlio naturale, gli altri parenti, lo Stato ( articolo 565 del codice civile).

In caso di separazione, il coniuge conserva i diritti ereditari, tranne che nell'ipotesi in cui sia a lui addebitata la separazione. In tale caso ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se,al momento dell'apertura della successione, godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto.

L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie, nonché alla qualità ed al numero degli eredi legittimi, ma in ogni caso non deve essere di entità superiore a quella della prestazione alimentare precedentemente goduta ( articolo 585 del codice civile).

L'ordinamento giuridico consente al singolo di disporre, nel modo che egli ritiene più opportuno, dei suoi beni per il periodo successivo alla morte ed ammette che egli in vita doni a chi vuole i suoi beni, purché egli non leda i diritti che la legge assicura ai congiunti più stretti tassativamente indicati dalla legge stessa. La quota che la legge riserva a costoro si chiama appunto quota di legittima o di riserva.

Per qualsiasi informazione di carattere giuridico e legale o approfondimento sul tema, non esitate a contattare telefonicamente al numero 0322 842177, tramite il sito oppure tramite mail, lo staff di avvocati matrimonialisti dello studio legale Sbressa Agneni di Borgomanero in provincia di Novara che con la consueta disponibilità che li contraddistingue professionalmente, risponderanno alle Vostre domande, indicandovi un percorso giuridico adatto al vostro caso al fine di raggiungere il miglior risultato legale. 

 

Famiglia e persone

"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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