Spesso in sede di consulenza legale mi viene rivolta questa domanda unitamente a questa: cosa comporta la nuova convivenza sotto il profilo economico?
Vi preciso che il nostro ordinamento giuridico non prevede alcuna disposizione che vieti all'ex moglie di fare entrare un nuovo compagno nella casa coniugale. Questo perché entrambi i coniugi dopo la separazione hanno diritto di rifarsi una vita con una nuova persona, iniziando una convivenza.
Tale convivenza può stabilirsi nella casa familiare che il Giudice per ragioni di tutela in presenza di figli minori, ha assegnato alla moglie.
Sul punto la Corte di Cassazione con sentenza n.23786 ha stabilito che “non può essere imposto all'ex moglie di non convivere con il nuovo compagno nella abitazione assegnatele perché si verificherebbe una illegittima restrizione della sua libertà personale”.
Ma Vi chiederete: ci si può opporre all'ingresso in casa di questa nuova persona?
La risposta è affermativa solo nell'ipotesi che l'ingresso di questa nuova persona arrechi pregiudizio al minore e ciò naturalmente deve essere dimostrato in giudizio. In pratica bisogna provare che la presenza di tale persona (il nuovo compagno) risulti pregiudizievole per il minore.
Sotto il profilo economico per quanto riguarda la corresponsione del mantenimento nei confronti dell'ex moglie, la nuova convivenza con i caratteri della stabilità, costituendo un nuovo nucleo familiare, può consentire una diminuzione o, addirittura, eliminazione del mantenimento nei confronti dell'ex coniuge.
In conclusione, con questa sentenza la Suprema Corte riconosce ai coniugi la piena libertà di rifarsi, dopo la separazione, una nuova vita sul presupposto che non sussiste più per entrambi l'obbligo della fedeltà coniugale.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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