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Avv. Stefania Sbressa Agneni
Avvocato Matrimonialista
Autrice per Giuffrè Editore 
Responsabile AMI Sezione Territoriale di Verbania
Scrive per la rivista La Grinta di Vercelli

In giorni di calde polemiche su matrimoni, convivenze, famiglie di fatto, Pacs e crisi della famiglia è disponibile nelle librerie il volume edito dalla casa editrice Giuffrè della collana “Fatto & Diritto” diretta da Paolo Cendon, intitolato “Crisi coniugale: obbligo di mantenimento ed accertamento dei redditi” realizzato dalle autrici Alessandra Sbressa Agneni e Stefania Sbressa Agneni. L'argomento viene trattato sotto il profilo civile, processuale, fiscale e tributario, penale e legislativo.

A dire il vero non aveva torto il romanziere francese Honorè de Balzac (1799-1850) a scrivere “ l'amore vero, come si sa, è spietato” ed in realtà il diritto di famiglia, con i suoi innumerevoli casi, sa bene che quando il sentimento finisce definitivamente per i motivi più disparati, non è raro che si trasformi in un atteggiamento spietato, duro ed inverosimilmente indifferente, riscontrabile soprattutto nel coniuge economicamente più forte, che di propria iniziativa decide di sottrarsi agli obblighi di assistenza morale e materiale che discendono ex lege dal matrimonio ai sensi dell'art. 143 c.c.. Con la separazione, infatti, non viene meno l'obbligo di assistenza materiale tra i coniugi poiché gli stessi conservano lo stato civile di coniugi ancorché separati. Al fine di non corrispondere l'assegno di mantenimento il coniuge obbligato riesce con furbizia a creare una situazione finanziaria di apparente povertà in contrasto con quella esistente durante il periodo più o meno lungo di convivenza coniugale. Non è neppure raro il caso che anche durante il matrimonio il coniuge celi la propria ricchezza a svantaggio di quello più debole e in buona fede, ad esempio, acquistando con il proprio denaro ed intestando ad altri soggetti beni immobili o addirittura autovetture, con l'intenzione precipua di non figurare intestatario di nulla per poter asserire in giudizio di non poter provvedere a nessun bisogno e disagio economico dell'ex coniuge bisognoso e in buona fede. Il coniuge pseudo povero, quindi, si dichiara non proprietario di nulla, disoccupato o con uno stipendio molto basso, in quanto non lavora con un contratto di lavoro formalizzato e regolare, ma in nero o in una posizione lavorativa grigio - chiaro. E' bene evidenziare che difficilmente il coniuge pseudo povero appartiene alla categoria dei lavoratori dipendenti, il cui reddito è di più facile individuazione, essendo definito chiaramente dalla loro busta paga e dal CUD. Una parte del volume viene dedicata alle diverse categorie di reddito e alla loro composizione, alle altre fonti di reddito (reddito immobiliare e patrimoniale), al trasferimento del denaro all'estero, al segreto bancario, alla qualificazione fiscale dell'assegno di mantenimento e a molti altri temi di carattere fiscale. Ovviamente, per una separazione e un divorzio senza segreti, è un impresa ardua e difficile smascherare in giudizio il coniuge finto povero, in quanto occorrono prove documentali o testimoniali che confermino con ragione e certezza tale verità. Accade, spesso, che il giudice istruttore possa ordinare, su istanza di parte, all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione ai sensi dell'art.210 c.p.c., il quale in questa materia diventa un mezzo di prova di estrema importanza. Si evidenzia che la legge n° 54/2006 sull'affidamento condiviso dei figli ha rafforzato il ruolo della polizia tributaria con la nuova formulazione dell'art 155 c.c. prevedendo al 4° comma che “ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”. A questo punto, il pericolo per il coniuge pseudo povero diventa piuttosto grave in quanto, se viene scoperto, oltre alla condanna che lo obbliga a pagare, c'è un accertamento della Finanza che può diventare l'occasione per un altro più grave procedimento con l'accusa di frode allo Stato.

 

 

Si precisa che questa consulenza online è stata fornita dietro pattuito compenso forense.

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella rubrica " Diritto e Sentimenti "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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