La Corte di Cassazione con la sentenza n.24157 del 12 novembre 2014 ha chiarito che è da escludersi che tra i motivi di addebito della separazione si possa annoverare anche la decisione di posticipare il concepimento di un figlio. Per il marito ricorrente il concepimento del figlio era avvenuto ben otto anni di ritardo per cause riconducibili esclusivamente alla propria moglie.
Dall'istruttoria è emerso solo il progetto di una giovane coppia di coniugi, entrambi impegnati nella propria carriera professionale ed intenti a raggiungere una maggiore stabilità lavorativa in funzione di poter mantenere e non far mancare nulla alla prole. Quindi, per gli Ermellini, non deve stupire il fatto che si sia deciso di attendere tanto tempo prima di mettere al mondo un figlio.
La donna, tra l'altro, sosteneva che tra lei ed l'ex marito vi era sempre stata una normale vita di coppia fino a quando lui non ha deciso di abbandonare la casa coniugale che ha determinato l'unico motivo provocante l'inevitabile separazione dei coniugi.
Tale decisione è stata comunicata dall'uomo all'improvviso ed stata la conseguenza della frequentazione con un altra donna. La moglie non avrebbe mai potuto sospettare l'infedeltà perché il marito aveva mantenuto un atteggiamento che sembrava confermare la stabilità del matrimonio ( come frequenti viaggi insieme e numerosi regali).
Il Giudice di merito addebitò la separazione al marito e la Corte di Cassazione ha confermato tale decisione.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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